Si richiama l’attenzione delle famiglie degli studenti su quanto disposto dall’Articolo 14 , comma 7 del DPR 122/2009 relativamente alla validità dell’anno scolastico:“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria  di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento  del  limite  minimo  di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
La Circolare Ministeriale, la n.20/2011 che “Spetta, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza”.
Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a  giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Deroghe previste, per le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati; e/o cure programmate;
  • Covid 19 (quarantene certificate e positività)
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.a carattere Nazionale o Internazionale;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristian Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Si riporta di seguito la tabella con il conteggio del tetto massimo di assenze consentito per ciascuna classe

TABELLA LIMITE ASSENZE ANNUALI   –   ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Tempo scuola richiesto per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo scrutinio finale ed esami  a norma del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7

INDIRIZZO ORARIO SETTIMANALE TOT.  MASSIMO ORE  DI ASSENZA  Tot. Massimo ore di assenza per chi non si avvale dell’ insegnamento della religione
LICEO  SCIENTIFICO
SC.APPLICATE
Classi 1^ e 2 ^ 27 223 215
Classi 3^ – 4^ – 5^ 30 248 239
 LICEO LINGUISTICO
Classi 1^ – 2^ 27 223 215
Classi 3^- 4^ – 5^ 30 248 239
 LICEO SCIENZE UMANE
Classi 1^ – 2^ 27 223 215
Classi 3^- 4^ – 5^ 30 248 239
   LICEO CLASSICO
Classi 1^ – 2^ 27 223 215
Classi 3^- 4^ – 5^ 31 256 248